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09/08/2017 News
Contributi in Conto Capitale per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese

Sul BUR n. 31 del 2 agosto 2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato un nuovo regolamento volto alla concessione di contributi per la rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.

Il citato regolamento prevede la concessione di contributi in conto capitale a beneficio tanto delle PMI, quanto delle grandi imprese, indipendentemente dal settore economico di appartenenza.

Sono ammissibili a contribuzione le spese:
  • necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
  • relative ad analisi di laboratorio;
  • per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Non rientrano invece fra le spese ammissibili:
  • l’IVA;
  • le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
  • ogni altra spesa sostenuta in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo.
L’aiuto, che può raggiungere fino al 50% della spesa ammissibile, varia in funzione della dimensione aziendale. È riconosciuto, rispetto alla spesa ammissibile, nella misura:
  • del 50% per le micro imprese e fino a 15.000,00 €;
  • del 40% per le piccole e medie imprese e fino a 30.000,00 €;
  • del 30% per le grandi imprese e fino a 40.000,00 €.
La domanda di contributo, regolarmente bollata e redatta utilizzando il modello di domanda disponibile sul sito della Regione FVG, deve essere inoltrata a mezzo PEC alla PEC della Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, corredata della documentazione richiesta dalla normativa pertinente.

Devono essere presentate domande distinte per la sede legale e per ogni unità operativa del richiedente. Qualora su uno stesso immobile deve essere fatta la rimozione sia dell’amianto compatto, sia dell’amianto friabile, devono essere presentate due distinte domande.

Le domande possono essere presentate in sede di prima applicazione, dal 3 agosto 2017 e fino al 2 ottobre 2017. Successivamente, ogni anno dal 1 al 28 febbraio.

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