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30/09/2014 News
Pagamenti F24: cosa cambia dal 1° ottobre 2014?
Diverse le novità che entreranno in vigore da domani.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 cambiano le modalità di pagamento dei modelli F24; questi dovranno infatti essere presentati come di seguito specificato:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (quindi escluse le banche), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (es. banche), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Sono previste le seguenti eccezioni:

F24 precompilati dall’ente impositore
I contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

Versamenti rateali in corso
Per i contribuenti non titolari di partita IVA per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione
I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

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