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16/08/2011 | News | |
Nuove disposizioni sull'utilizzo del denaro contante, assegni, titoli e libretti al portatore | ||
Avviso alla clientela | ||
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le principali novità: TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore a 2.500 euro. ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 2.500 euro, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' possibile richiedere il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, per importi inferiori a 2.500 euro, versando a titolo di imposta di bollo 1,50 euro per ciascun modulo di assegno. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 settembre 2011. |
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